Confesso che non ho approfondito l’argomento: ma non mi vergogno a dire che non si può essere dei tuttologi, e avere una idea su ogni cosa. Solamente, copio e incollo quanto ricevuto da un amico, che mi sembra di buon senso, magari esisteranno buone motivazioni anche per sostenere la posizione contraria, non so.
Solo mi permetto di osservare che a volte vengono portate delle motivazioni, in questa come in altre discussioni, che secondo me non dovrebbero trovare spazio, in quanto chiaramente inapplicabili.
La prima è fare appello ai posti di lavoro. Se anche fosse vero, non si deve fare una scelta sbagliata perchè porta posti di lavoro. Anche la mafia dà un “lavoro” a tanta gente; cosa facciamo, legalizziamo la mafia? Se una attività è dannosa per la collettività, per l’ambiente, per i mari, va cassata, punto e basta, anche se si dovessero perdere dei posti di lavoro.
La seconda è la vicinanza con altre attività analoghe o identiche, condotte da altri paesi, sempre nel mediterraneo. Come dire: visto che c’è già chi lo fa, perchè non farlo anche noi? anche qui, seguendo lo stesso filo logico, visto che tanta gente evade, o spaccia droga, o ruba, perchè non farlo anche noi? Io ritengo che questo non possa essere un criterio di giudizio. Se una cosa è sbagliata, immorale, ingiusta, non la si fa, punto e basta, anche se si è gli unici a non farla.
Copio qui sotto quanto ricevuto:
REFERENDUM TRIVELLE – DIFENDI IL TUO MARE!
IL 17 APRILE 2016 VOTA “Sì”!
Si tratta di un referendum abrogativo, ovvero uno strumento che consente ai cittadini di cancellare una legge statale. Il governo Renzi ha cercato in tutti i modi di boicottarlo, negando il suo accorpamento con il voto delle Amministrative, causando un esborso supplementare di oltre 360 milioni di euro.
Cosa si chiede con il referendum?
Si chiede di cancellare la norma che consente alle società petrolifere di cercare ed estrarre gas e petrolio entro 12 miglia marine dalle coste italiane senza limiti di tempo.
Se vincesse il “Sì” cosa accadrebbe?
Votando “Sì” le attività petrolifere andranno progressivamente a cessare, secondo la scadenza “naturale” fissata al momento del rilascio delle concessioni. Prima che il Parlamento introducesse la nuova norma che il referendum chiede di cancellare, le concessioni avevano una durata di 30 anni (più 20, al massimo, di proroga).
La vittoria del “Sì” non farebbe perdere alcun posto di lavoro: le trivellazioni in essere continuerebbero fino a scadenza naturale della concessione, così come accadeva in passato.
Qual è la vera ricchezza del nostro paese, che dobbiamo tutelare votando “Sì”?
Votando “Sì” al referendum intendiamo tutelare i mari italiani, in quanto la ricerca e l’estrazione di idrocarburi ha un notevole impatto sulla vita del mare; in particolare, la tecnica dell’airgun, utilizzata per la ricerca di gas e petrolio, incide sulla fauna marina che, a causa delle forti emissioni acustiche, può subire gravi livelli di stress e un indebolimento del sistema immunitario.
Ricerca e trivellazioni offshore (attività di prospezione sismica e esplosioni provocate dall’airgun) costituiscono un rischio anche per la pesca, provocando danni diretti a diversi organismi marini (cetacei, tartarughe, pesci, molluschi e crostacei).
Inoltre, essendo quelli italiani dei mari “chiusi”, anche il più piccolo incidente durante l’estrazione o il trasporto di petrolio, potrebbe causare danni incalcolabili con effetti disastrosi sull’ambiente e con gravissime ripercussioni sull’economia turistica e della pesca. Si rammenta, difatti, che turismo e pesca sono fra le ricchezze più importanti del nostro paese:
- turismo: 10% del PIL nazionale; dà lavoro a 3 milioni di persone;
- pesca: lungo 7.456 km di costa entro le 12 miglia marine; 2,5% del PIL nazionale; dà lavoro a 350.000 persone.
Perché non è opportuno incrementare l’estrazione di gas e petrolio nei nostri mari?
Con le concessioni, lo Stato dà la possibilità a società private, per lo più straniere, di sfruttare i giacimenti esistenti; in questo modo, le società divengono proprietarie di ciò che viene estratto e possono disporne come meglio credono: portarlo via o rivendercelo.
Le società sono tenute a versare allo Stato solo il 7% del valore della quantità di petrolio estratto o il 10% del valore della quantità di gas estratto. Non tutta la quantità di petrolio e gas estratto è però soggetta a royalty; nell’ultimo anno dalle royalty provenienti da tutti gli idrocarburi estratti sono arrivati alle casse dello Stato solo 340 milioni di euro.
Inoltre, anche sfruttando tutto il possibile, le risorse rinvenute sarebbero comunque esigue e del tutto insufficienti: considerando tutto il petrolio presente sotto il mare italiano, questo sarebbe appena sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale di greggio per 8 settimane.
Perché la norma che il referendum vuole cancellare è palesemente illegittima?
Il referendum chiede di abolire una norma statale che, prevedendo una durata a tempo indeterminato delle concessioni, viola le regole sulla libera concorrenza.
Difatti, la norma statale si pone in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, precisamente con la direttiva UE 94/22/CE, recepita dall’Italia con d.lgs 25 novembre 1996, n. 625, la quale prevede che “la durata dell’autorizzazione non superi il periodo necessario per portare a buon fine le attività per le quali essa è stata concessa”, salvo proroghe del tutto eccezionali e, quindi, non generali e non a tempo indeterminato.
Il problema reale é nascosto dietro il mancato esborso che le compagnie petrolifere non erogheranno se il NO vincesse.
Infatti cosí non sarebbero costrette a rimuovere le piattaforme esistenti.
Chiamarle piattaforme é idilliaco. E poi come l’articolo ben evidenzia il nostro é un mare chiuso e in caso di disastri vedremmo
solo oli sul pelo dell’acqua per tanto tempo.
#91 Fabrizio70 2016-04-18 14:12
Citazione LoneWolf58:
Perché farsa?… se avesse vinto il SI le trivellazioni entro le 12 miglia sarebbero cessate alla scadenza delle relative concessioni. O sbaglio?
Ma prima di andare a votare non è il caso di andare ad informarsi ?
Primo, cosa dice il quesito referendario ?
elezioni.interno.it/faq.html
Citazione:
Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?
Secondo , cosa dice l’articolo in questione ?
http://www.bosettiegatti.eu/…/2006_0152.htm#006
Citazione:
17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione , rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino.
Terzo , se vince il si come si trasforma l’articolo ?
Citazione:
17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione , rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino.
Te lo riporto casomai non fosse chiaro : I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi rimane visto che non è toccato dal referendum , e quanto durano le concessioni ?
unmig.sviluppoeconomico.gov.it/…/9l91.htm
Citazione:
Articolo 9. Concessione di coltivazione. Disposizioni generali.
8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall’articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe, di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe (8).
Compris ?
Una o più proroghe , in pratica possono durare all’infinito.
Detto questo noto che chi voleva far vincere il SI è un distruttore di ecosistemi ed inquinatore seriale , voleva far abrogare il seguente testo “nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale ” , i pesci e le coste ci devono ringraziare visto che li abbiamo difesi , zozzi inquinatori…
Mistificatore…Rènzi…Millantatore…
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” …ho vinto…70 a 30…”
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in Verità,ha Ragione il buon Emiliano…
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” …hai perso…14 ad 86…”…!!!
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