Trovo su internet e copio:
(ASI) “L’ultimo atto fatto dal Governo Conte non è un DPCM ma un DL (Decreto legge 2 dicembre 2020 n° 158), oltretutto senza sanzioni, il quale introduce la normativa per contrastare gli spostamenti tra regioni diverse per la tutela dei rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19, un atto questo che ha come norma primaria lo “stato di necessità”.
Sono state fatte delle trasformazioni rispetto ai vecchi atti, in quanto perché non essendo un DPCM ma bensì un decreto legge, come tutti i decreti legge ha l’obbligo di superare il parere della Corte Costituzionale detta anche Consulta.
Per chi non lo sapesse la Corte costituzionale, nell’ordinamento italiano, è un organo di garanzia costituzionale cui è demandato il compito di verificare la conformità a Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale); a dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le Regioni stesse; a giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica; a verificare l’ammissibilità dei referendum abrogativi.
Pertanto tornando all’ultimo decreto legge di Conte, se la Corte costituzionale avesse ravvisato la mancanza dei presupposti Costituzionali avrebbe respinto al mittente la legge e l’avrebbe resa nulla. Il Governo ha dovuto strutturare un atto avente una forma tale da non essere ricusato, e per evitare ciò in questo nuovo decreto ha introdotto un cavillo, che se da una parte ha permesso di superare il parere della Consulta, dall’altra permette agli italiani di potersi spostare dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021;
questo diversamente da quanto Conte ci ha voluto far credere con lo spauracchio del TSO verso tutti gli italiani.
Nel decreto si legge infatti che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra regioni diverse, ma con una eccezione ossia ad eccezione degli spostamenti giustificati da “situazione di necessità“. Il termine necessità dal latino necessitas – artis, derivazione di necesse, rappresenta l’essere necessario, ovvero una condizione di ciò che è necessario, termine che ha un valore ampio ed assoluto.
Una necessità non è solo oggettiva: “andare in farmacia, andare a fare la spesa, andare in tabaccheria, ecc.” ma può essere anche soggettiva, questo vuol dire che io in caso di necessità posso fare quello che ritengo necessario per la mia persona. Entrando ancor più nello specifico vuol dire che
- se io ho la necessità di andare da un mio familiare io ci vado;
- se ho la necessità di vedere la persona che amo io lo posso fare;
- se io ho la necessità di spostarmi in altra regione per rigenerare la mia salute io ci vado;
- se io esco alle 11 di sera perché lo ritengo necessario per la mia salute, io lo faccio, perché per la mia persona è uno stato di necessità!
Tali “necessità” se specificate avrebbero violato i principi costituzionali e la Consulta avrebbe ricusato l’atto essendo questo un decreto legge e non un DPCM e quanto tale deve essere rispettoso dei principi costituzionali. Pertanto è lo stesso decreto legge che ci dice che per necessità ci possiamo spostare.
Invitiamo quindi tutti gli Italiani che hanno una situazione di necessità a spostarsi liberamente dal 21 dicembre al 6 gennaio, esibendo alle forze dell’ordine il decreto legge che contiene il cavillo, decreto legge oltretutto privo di sanzioni.”
Lo dichiara il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC) Mauro Tiboni
Grazie Alberto per l’escamotage da furbetti…
Ma, visto e considerato come l’uomo (?) attuale considera il Natale, è meglio “fare di NECESSITÀ virtù” e starsene per i fatti e, soprattutto, nei pensieri propri: poiché il vero Spirito natalizio ci fa visita in noi e solo dentro noi stessi.
Buon Natale Alberto!
🙂
🙂
🙂
Buon Natale anche a te! (e consorte)