L’espressione “Ci sarà pure un giudice a Berlino” oppure “esiste dunque un giudice a Berlino” è stata mutuata da un’opera di Bertold Brecht nella quale si narra la storia di un mugnaio che lotta tenacemente contro l’ imperatore per vedere riparato un abuso. La storia è la seguente. A Potsdam, vicino Berlino, l’imperatore Federico II di Prussia voleva espropriare il mulino di un mugnaio per abbatterlo. Si trattava chiaramente di un abuso in quanto il motivo consisteva nel fatto che il mulino danneggiava il panorama del suo nuovo castello di Sans Souci. Pur di averla vinta, l’imperatore non esitò a corrompere tutti i giudici e tutti gli avvocati a cui il mugnaio si rivolgeva. Con grande tenacia, il mugnaio riuscì a trovare un giudice onesto che lo aiutò a vincere la causa. Ecco perchè si usa l’espressione per dire che, alla fine, la giustizia trionfa comunque.
Per fortuna qualche giudice che fa il suo mestiere c’è ancora. Di questi tempi, essere onesti e dire la verità sta diventando pericoloso, e quindi onore a questo giudice. E un po’ di orgoglio per noi che abitiamo a Padova per questo tipo di primato (secondo me se non è un primato mondiale poco ci manca).
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In data odierna, Il Tribunale di Padova in funzione di Giudice del lavoro, ha rinviato gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sulla questione di legittimità per contrasto con il diritto dell’Unione, dell’obbligo vaccinale sancito dall’articolo 4, d.l. 44/2021, nella sua formulazione ante sostituzione introdotta dal d.l. 172/2021, sotto diversi profili – tra i quali, in particolare, la violazione del divieto di discriminazione sancito dal regolamento 953/2021 e del principio di proporzionalità – nonché sulla persistenza della validità dell’autorizzazione all’immissione in commercio degli attuali vaccini anticovid19, anche in considerazione – tra le altre – della disponibilità di cure alternative e dei potenziali effetti avversi della vaccinazione.
Riporto le testuali conclusioni del provvedimento:
“visti l’art. 267 TFUE e l’art. 19, par. 3, lett. b, TUE, presenta alla eccellentissima Corte di Giustizia dell’Unione Europea domanda di pronuncia pregiudiziale, chiedendo che isponda ai seguenti quesiti:
1. “Dica la Corte di Giustizia se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere favorevole dell’EMA, relative ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell’art. 4 del Reg. n. 507/2006, alla luce del fatto che, in più Stati membri (ad esempio in Italia, approvazione AIFA del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvate cure alternative al COVID SARS 2 efficaci e in thesi meno pericolose per la salute della persona, e ciò anche alla luce degli artt. 3 e 35 della Carta di Nizza”;
2. “Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria anche qualora i sanitari in parola siano già stati contagiati e quindi abbiano già raggiunto una immunizzazione naturale e possano quindi chiedere una deroga dall’obbligo”;
3. “Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria senza procedimentalizzazione alcuna con finalità cautelativa o se, in considerazione della condizionalità dell’autorizzazione, i sanitari medesimi possano opporsi all’inoculazione, quanto meno fintantoché l’autorità sanitaria deputata abbia escluso in concreto, e con ragionevole sicurezza, da un lato, che non vi siano controindicazioni in tal senso, dall’altro, che i benefici che ne derivano siano superiori a quelli derivanti da altri farmaci oggi a disposizione. Chiarisca la Corte se in tal caso, le autorità sanitarie deputate debbano procedere nel rispetto dell’art. 41 della Carta di Nizza”;
4. “Dica la Corte di giustizia se, nel caso del vaccino autorizzato dalla Commissione in forma condizionata, l’eventuale non assoggettamento al medesimo da parte del personale medico sanitario nei cui confronti la legge dello Stato impone obbligatoriamente il vaccino, possa comportare automaticamente la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità”;
5. “Dica la Corte di Giustizia se laddove il diritto nazionale consenta forme di dépeçage, la verifica della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore, debba avvenire nel rispetto del contraddittorio ai sensi e agli effetti dell’art. 41 della Carta di Nizza, con conseguente diritto al risarcimento del danno nel caso in cui ciò non sia avvenuto”;
6. “Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021 e i principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che imponga obbligatoriamente il vaccino anti-Covid – autorizzato in via condizionata dalla Commissione – a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia presente in Italia ai fini dell’esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento”;
7. “Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021 e i principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che imponga obbligatoriamente il vaccino anti-Covid – autorizzato in via condizionata dalla Commissione – a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia presente in Italia ai fini dell’esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento”.
Il presente giudizio è sospeso fino all’esito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
Si comunichi alle”.
Un doveroso grazie ai colleghi Prof. Avv. Augusto Sinagra e Lorenzo Minisci, patroni della causa a quo.
Due considerazioni:
– per i giudizi radicati sull’art. 4, d.l. 44/2021, converito in legge n. 76/2021, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 172/2021, le cause radicate dovranno essere sospese dal Giudice, perché la sentenza della Corte di Giustizia ha efficacia pregiudiziale;
– nel caso in cui la Corte di Giustizia dovesse dichiarare l’incompatibilità della normativa nazionale sull’obbligo vaccinale predetto con il diritto dell’Unione, i Giudici italiani hanno l’obbligo di disapplicarlo;
– a questo punto, è assolutamente necessario promuovere le cause di tutte le categorie tenute all’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. 44/2021, nella sua formulazione introdotta dal d.l. 172/2021, perché le motivazioni che hanno portato alla rimessione delle questione di cui sopra, per i sanitari, alla Corte di Giustizia, valgono a maggior ragione per tutti gli altri obbligati alla vaccinazione; ed è necessario portare la questione avanti ai Giudici affinchè rinviino alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale anche sulle nuove norme;
– ritengo, peraltro, che – con riferimento alla questione affrontata – dal Tribunale di Padova e – auspicando che eguale sorte ricevano anche le questioni che verranno poste sull’estensione dell’obbligo vaccinale alle altre categorie – i ricorrenti avranno forte argomento per chiedere il provvedimento (in via d’urgenza) di sospensione del provvedimento sospensivo adottato nei confronti degli obbligati renitenti, atteso che – pendente la questione pregiudiziale avanti la CGUE – tale conclusione appare, a maggior ragione, imposta alla luce del principio di precauzione.
cit: “nel caso in cui la Corte di Giustizia dovesse dichiarare l’incompatibilità della normativa nazionale”…
…il “governo” ne sfornerà un’altra!
Vedi, caro incantato, che avendone fatto DIRETTAMENTE esperienza, ho realizzato che la “giustizia” umana è inefficace ed inefficiente.
…mentre tu fai il gatekeeper, ci sono “persone” che stanno mettendo a posto la questione senza mettersi in mostra…
Il Giudice, anziché rilevare l’incostituzionalità, scarica il pacchetto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sarà costretta a pronunciarsi e lo farà nel modo più ambiguo possibile (scommettiamo?) e il Draghistan proseguirà sereno verso il soggiogamento del popolo ai desiderata dei Big americani (americani si fa per dire)… alla fine, l’UE stessa è il giardino di casa di questi esseri immondi. Anzi, la richiesta di cessione di sovranità politica, era nell’agenda.
Se mi sbaglio, lo riconoscerò festeggiando.
Non sono rassegnata, affatto. ma la salvezza non arriverà dall’alto.
Concordo al 100%, anche e soprattutto con la conclusione. Nessuno verrà a salvarci, se non ci rimbocchiam noi le maniche,,,
Nessuna salvezza per i credenti.
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@Graziella
1. “Consulta: Bene i Dpcm durante il lockdown, non sono in contrasto con la costituzione, TGCom24, 23 settembre 2021
Con i Dpcm firmati durante il lockdown del 2020 non c’è stata alcuna delega di funzione legislativa al presidente del Consiglio. Lo ha stabilito la Consulta, dopo aver esaminato le questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone sulla legittimità costituzionale dei decreti legge n. 6 e n. 19 del 2020, convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante decreti del presidente del Consiglio, di misure urgenti di contenimento dell’emergenza Covid-19.
Con i Dpcm firmati durante il lockdown del 2020 non c’è stata alcuna delega di funzione legislativa al presidente del Consiglio. Lo ha stabilito la Consulta, dopo aver esaminato le questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone sulla legittimità costituzionale dei decreti legge n. 6 e n. 19 del 2020, convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante decreti del presidente del Consiglio, di misure urgenti di contenimento dell’emergenza Covid-19.
Un cittadino contro la multa da 400 euro – Nello specifico, un cittadino aveva proposto opposizione contro la sanzione amministrativa di 400 euro che gli era stata inflitta per essere uscito dalla sua abitazione durante il lockdown dell’aprile 2020, violando così il divieto stabilito dal Dl e poi dal Dpcm. Secondo il Giudice di pace, i due decreti legge avrebbero delegato al presidente del Consiglio una funzione legislativa e perciò sarebbero in contrasto con gli articoli 76, 77 e 78 della Costituzione.
Censure inammissibili – In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibili le censure al Dl n. 6, perché non applicabile al caso concreto. Ha poi giudicato non fondate le questioni relative al Dl n. 19, poiché al Presidente del Consiglio non è stata attribuita altro che la funzione attuativa del decreto legge, da esercitare mediante atti di natura amministrativa. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.
Il commento dell’ex premier Giuseppe Conte – “Le notizie che arrivano dalla Consulta ci confortano, sul fatto che siano state respinte le censure contro il nostro operato e i Dpcm. Ma, lo dico da giurista, quando si tratta di mettere in sicurezza il Paese nulla deve fermare chi ha una responsabilità di governare il Paese”. E’ questo il commento di Giuseppe Conte, nel punto stampa a Roma prima del comizio a villa Lazzaroni con Virginia Raggi, che era premier all’epoca dei Dpcm.
Riferimento:
https://www.msn.com/it-it/notizie/politica/covid-consulta-ok-dpcm-non-sono-in-contrasto-con-costituzione/ar-AAOKmn7
Mio Commento fatto il 13 settembre 2021
“Ma, lo dico da giurista, quando si tratta di mettere in sicurezza il Paese nulla deve fermare chi ha una responsabilità di governare il Paese”, Giuseppe Conte.
Tanti cittadini italiani invece dicono che lei ha fatto tutto il necessario e il possibile per non mettere in sicurezza il paese con la criminale tachipirina e vigile attesa di Speranza e dell’AIFA e negando in tutti i modi possibili a livello nazionale le efficaci cure precoci in terapia domiciliare con normali farmaci ( in primis, idrossiclorichina e ivermectina ) che già allora pochi valorosi e coraggiosi medici cominciavano a somministrare con successo e tuttora lo fanno con sempre maggior successo grazie a migliore esperienza sul campo e a più medici che le praticano, ergo, lei Giuseppe Conte mente sapendo di mentire e la Consulta le regge vergognosamente il moccolo perché sono un pugno di pavidi paraculi, per usare un eufemismo!!
Commento di stasera 13 dicembre 2021
Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale ( alias Consulta ) di cui sopra del settembre di quest’anno e alla luce del fatto che nei diversi ordinamenti dei vari Paesi il controllo di legittimità costituzionale può essere diffuso o accentrato, a seconda che esso possa essere attivato da tutti i giudici o da un solo organo specificamente deputato e che in Italia l’unico soggetto abilitato ad effettuare questo genere di verifica è la Corte Costituzionale ( alisa Consulta ), e allora allo stato attuale l’unica strategia giuridica con più probabilità di successo è quella esperita dal Tribunale di Padova di cui Super Albertone ci ha dato subito conto, that’s it!
2.. “Sulla pronuncia del Tribunale di Padova”, Avv Alessandro Fusillo per Database Italia, 13 dicembre 2021
https://www.databaseitalia.it/sulla-pronuncia-del-tribunale-di-padova/
3. Ciao e buona serata.
TheTruthSeeker
Integrazioni.
1. “Green pass, la Corte Costituzionale respinge il ricorso di Paragone e di altri parlamentari”, Gianluigi Paragone, 16 dicembre 2021
Hanno respinto il ricorso sul Green pass obbligatorio per deputati e senatori. Resta dunque valido l’obbligo di certificazione verde anche per i parlamentari. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale risolvendo un conflitto di attribuzione che era stato sollevato da alcuni componenti di Camera e Senato. Come riporta anche il Corriere, “viene dunque confermata la legittimità delle delibere con le quali entrambe le assemblee avevano introdotto l’obbligo di certificazione per deputati e senatori ed è stata in questo modo respinta la richiesta di una dozzina di parlamentar i del gruppo misto «L’Alternativa c’è» e dall’ex M5S Gianluigi Paragone”.
Proseguimento:
https://www.ilparagone.it/attualita/green-pass-ricorso-corte-costituzionale/
2. “Impedire le elezioni anticipate: ecco l’obiettivo del prolungamento dello Stato di emergenza”, Gianluigi Paragone, 14 dicembre 2021
Lo stato di emergenza proseguirà fino al prossimo 31 marzo: teoricamente, questa decisione è guidata dalle paure circa la variante Omicron e dalla conseguente necessità di mantenere le misure emergenziali di contenimento del virus. Il Consiglio dei ministri dovrà varare un nuovo provvedimento che supera i decreti del precedente governo (validi ‘solo’ fino al prossimo 31 gennaio), concedendo un “extra-time” fino a giugno 2022. Ma secondo indiscrezioni provenienti da Palazzo Chigi e raccolte da Tpi, ci sarebbe la volontà di effettuare una verifica a metà percorso, cioè entro la fine del mese di marzo. Inutile dire che il prolungamento (o meno) dello stato d’emergenza influirà anche sulla corsa per il Colle. Molti sono già pronti a scommettere che il prolungamento di oggi possa fermare la corsa di Mario Draghi verso il Quirinale.
“Niente di più sbagliato” spiega a Tpi una fonte istituzionale ‘molto accreditata’ “perché in realtà il mini prolungamento dello Stato d’emergenza avrà un solo effetto concreto: quello di impedire le elezioni anticipate”. Ecco perché questa decisione invece di sfavorire Draghi al Colle lo favorirà, perché impedirà il ricorso al voto anticipato.
Proseguimento:
https://www.ilparagone.it/attualita/impedire-le-elezioni-anticipate-ecco-lobiettivo-del-prolungamento-dello-stato-di-emergenza/